Art. 1.
                Iniziative ammesse alle agevolazioni
 
   1.  Al  fine  di  favorire  la  riqualificazione  delle agenzie di
viaggio e turismo disciplinate dalla legge provinciale 17 marzo 1988,
n. 9, operanti sul territorio provinciale, la Giunta  provinciale  e'
autorizzata a concedere contributi per l'acquisto, la costruzione, la
ristrutturazione  di  immobili  destinati  esclusivamente  a  sede di
agenzia nonche' l'acquisto, anche mediante  operazioni  di  locazione
finanziaria  con  possibilita'  di  acquisto  a  fine  locazione,  di
arredamenti ed attrezzature pertinenti al funzionamento delle stesse.