Art. 1. Iniziative ammesse alle agevolazioni 1. Al fine di favorire la riqualificazione delle agenzie di viaggio e turismo disciplinate dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, operanti sul territorio provinciale, la Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di immobili destinati esclusivamente a sede di agenzia nonche' l'acquisto, anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilita' di acquisto a fine locazione, di arredamenti ed attrezzature pertinenti al funzionamento delle stesse.